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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “LA PORTICELLA”





COSTITUZIONE - SCOPO - DURATA

 

Art. 1.

 

E’ costituita, ai sensi dell’art. 12 e sg. cod. civ., l’Associazione “LA PORTICELLA”, di seguito detta “Associazione”, la quale si richiama e si uniforma alle disposizioni della Legge n.383/2000.

L’Associazione ha sede in località Montetavolino snc, 01010 Capodimonte (VT). Con deliberazione dell’Assemblea possono esser istituite sedi secondarie in Italia e all’estero.

L’Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto ed ispira il proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati nonché all’elettività e alla gratuità delle cariche associative.

Il presente Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti alla Associazione.

 

Art. 2

 

L’Associazione ha per scopo:

- tutelare e valorizzare le risorse culturali e ambientali locali,

- promuovere i principi di uno sviluppo sostenibile e la solidarietà fra i cittadini del mondo,

- sostenere la creatività dei cittadini e le diverse realtà culturali e artistiche,

 

In particolare l’Associazione intende perseguire lo scopo sociale attraverso:

 

- manifestazioni nel settore dell’artigianato, della storia, dell’archeologia e dell’arte,

- laboratori di creazione artigianale e artistica, di autoproduzione e di riciclo,

- collaborazioni con enti pubblici e privati che operano per la difesa della natura e per la pluralità culturale,

- la raccolta e la diffusione di analisi e informazioni sullo stato di salute degli ecosistemi locali,

- la partecipazione attiva alla protezione dell’ambiente con azioni mirate e solidali,

- la promozione di iniziative tese a realizzare un piano d’azione per lo sviluppo sostenibile,

- la diffusione del concetto di impronta ecologica e delle pratiche di protezione e prevenzione per gli ecosistemi locali.

 

 

Art. 3

 

L’Associazione ha durata illimitata.

 

 

SOCI

 

Art. 4

 

All’Associazione possono aderire tutte le persone che condividono in modo espresso gli scopi dell’Associazione formulati con il presente Statuto.

Sono soci dell’Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione della stessa e gli altri soggetti che, su domanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo a farne parte.

 

Art. 5

 

L’appartenenza all’Associazione si perde per decesso, estinzione, dimissioni, morosità. La morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo.

L’appartenenza si perde, altresì, qualora il socio non accetti più lo scopo statutario ovvero non operi in conformità ad esso. In questi casi il Consiglio Direttivo, accertata la sussistenza di dette circostanze, comunicherà al socio interessato, con lettera raccomandata, il provvedimento di esclusione, contro il quale potrà proporsi impugnativa con ricorso entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento stesso.

I soci che, comunque, cessano dall’appartenere all’Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.

 

Art.6

 

I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali, di partecipare alle assemblee con diritto di voto in proprio o per delega e di recedere in qualsiasi momento dall’appartenenza all’Associazione.

I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, nonché le deliberazioni degli Organi dell’Associazione e di pagare le quote sociali nell’ammontare e alle scadenze fissate dall’Assemblea.

L’Associazione si avvale prevalentemente, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, delle attività che gli associati prestano in forma volontaria, libera e gratuita; pertanto i soci sono tenuti a svolgere le attività deliberate dagli Organi sociali e ad essi consensualmente assegnate.

Ai soci possono esser rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

 

ORGANI

 

Art. 7

 

Gli Organi dell’Associazione sono:

 

- l’Assemblea dei soci;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

Tutte le cariche associative sono gratuite e elettive nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini.

 

 

 

ASSEMBLEA

 

Art. 8

 

L’Assemblea è composta da tutti i soci.

L’Assemblea deve esser convocata dal Consiglio Direttivo tramite il Presidente almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione dei bilanci e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve tenersi entro 30 giorni dalla convocazione.

Le convocazioni dell’Assemblea devono esser effettuate almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione.

L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare.

L’Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, deve esser convocata nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.

 

Spetta all’Assemblea ordinaria:

- deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo;

- esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’Associazione;

- deliberare sulle convenzioni tra l’Associazione ed altri enti e soggetti;

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;

- stabilire l’ammontare della quota associativa annuale e il termine del relativo pagamento.

 

Spetta all’Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle modifiche allo Statuto;

- deliberare sullo scioglimento dell’Associazione e su tutto quant’altro ad essa demandato per legge.

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

I soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri soci purché non membri del Consiglio Direttivo. Ogni socio può ricevere non più di due deleghe.

 

Art. 9

 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l’Assemblea nomina per l’occasione chi la presiede.

Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.

 

Art.10

 

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o a mezzo delega.

 

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria riguardanti le modifiche statutarie sono valide se approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci; quelle concernenti lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare dal verbale trascritto nel libro dei verbali dell’Assemblea, sottoscritto dal presidente dell’Assemblea e dal Segretario.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Art. 11

 

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci.

Esso è composto da un numero dispari di membri scelti tra i soci.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più componenti il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli con i nominativi che nell’ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente.

La nomina del Presidente e del Vice Presidente ed ogni variazione della composizione del Consiglio Direttivo debbono risultare dal libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Nessun compenso di alcun genere è dovuto ai componenti del Consiglio Direttivo per l’attività svolta, salvo il rimborso delle spese come previsto dal precedente art.6.

 

Art. 12

 

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, mediante avviso da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, quando questi lo reputi necessario oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi componenti e, comunque, almeno una volta l’anno per ogni esercizio, per deliberare in ordine al bilancio preventivo e consuntivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea.

L’avviso deve contenere il luogo, il giorno e l’ora della riunione nonché l’elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente, ovvero in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente; le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, trascritto nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

Art. 13

 

Al Consiglio Direttivo spetta l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’Associazione.

Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente e il Vice Presidente;

- nominare il Segretario;

- amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;

- predisporre, al termine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

- redigere eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione;

- indire convegni, incontri di studio, seminari ed altro;

- deliberare in merito ad ogni atto relativo all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione;

- deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe;

- decidere sull’ammissione e l’esclusione o la decadenza dei soci;

- deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci o ad associati dei propri soci.

 

PRESIDENTE

 

Art.14

 

Il Presidente, che è anche presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale dell’Associazione, anche in sede giudiziaria, e provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; cura i rapporti con l’esterno; presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni dello stesso sono esercitate dal Vice Presidente.

Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione; in particolare può aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di compensi a dipendenti e collaboratori.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro consigliere.

In caso di urgenza il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

 

VICE PRESIDENTE

 

Art.15

 

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di assenza o impedimento dello stesso, in tutte le funzioni attribuitegli.

 

 

SEGRETARIO

 

Art. 17

 

Il Segretario affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Al Segretario compete la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Segretario provvede all’invio delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, cura la tenuta dei libri verbali e di tutta la documentazione relativa all’Associazione.

 

RISORSE ECONOMICHE

 

Art.20

 

L’Associazione trae le proprie risorse economiche da:

- quote e contributi dei soci;

- eredità, donazioni e legati;

- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

- contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di - attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

- altre entrate compatibili con le finalità sociali.

 

ESERCIZIO FINANZIARIO

 

Art.21

 

L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e quello preventivo, che avrà cura di depositare presso la sede sociale, unitamente alla relazione sulla gestione e a quella del Collegio dei Revisori, a disposizione dei soci, cinque giorni prima della data dell’Assemblea ordinaria annuale convocata per l’approvazione.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione così come i proventi delle attività non potranno essere distribuiti in nessun caso fra i soci, neppure in modo indiretto, ma dovranno essere investiti in favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

 

SCIOGLIMENTO

 

Art.22

 

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, in conformità a quanto stabilito dall’art. 10.

L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

In caso di scioglimento tutte le risorse economiche che residuano dopo esaurite le operazioni di liquidazione, non potranno esser divise tra i soci ma saranno devolute a fini di utilità sociale.

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 23

 

La quota associativa stabilita annualmente dall’Assemblea non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea né prender parte alle attività dell’Associazione; non sono elettori e non possono esser eletti alle cariche sociali.

 

Art. 24

 

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, di quelle in materia di associazioni senza fine di lucro ed in particolare della legge n.383/2000 recante la disciplina delle associazioni di promozione sociale e delle corrispondenti leggi regionali.